I giorni scorsi il
Senato della Repubblica ha approvato la modifica dell’articolo 9 della Costituzione, che prevede l’inserimento, tra i princìpi fondamentali, della tutela di
ambiente,
biodiversità ed
ecosistemi, anche nell’interesse delle
future generazioni, e la modifica dell'articolo 41, che prescrive come l'esercizio dell'iniziativa economica n
on possa ledere salute e ambiente.
L'approvazione è avvenuta a maggioranza assoluta, con 218 voti favorevoli, zero contrari e due astenuti.
In cammino sui Monti della Laga © Cai
Ultimo passaggio alla Camera per l'approvazione definitiva
La riforma costituzionale è al secondo giro di votazioni e attualmente, per la sua approvazione definitiva, manca solo l'u
ltimo passaggio alla Camera. Qualora venga approvata anche dalla maggioranza di due terzi dei Deputati non dovrà essere sottoposta a referendum e l'iter sarà concluso.
A oggi la Costituzione non riconosce esplicitamente la tutela dell’ambiente come principio fondamentale. Il testo attualmente vigente infatti dispone solamente la promozione dello
“sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica” e la tutela di
“paesaggio e patrimonio storico e artistico della Nazione”.
Bambini del Family Cai Macherio Vedano durante l'escursione al Rifugio Gerli Porro (2019) © Family Cai Macherio Vedano
Il disegno di legge nel dettaglio
Il disegno di legge di riforma costituzionale si compone di tre articoli. Il primo aggiunge
un comma all'articolo 9 della Costituzione, attribuendo alla Repubblica la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi. Viene inoltre introdotto il riferimento all'interesse delle future generazioni e inserito un principio di
tutela degli animali, attraverso la previsione di una riserva di legge statale che ne disciplini le forme e i modi. Per la prima volta, con tale proposta di modifica, gli animali assumono rilievo costituzionale.
Il secondo articolo introduce
due modifiche all'articolo 41 della Costituzione in materia di esercizio dell'iniziativa economica. La prima interviene sul secondo comma e stabilisce che l'iniziativa economica privata non possa svolgersi in danno alla salute e all'ambiente, premettendo questi due limiti a quelli già vigenti, ovvero la sicurezza, la libertà e la dignità umana. La seconda modifica riguarda il terzo comma dell'articolo 41, riservando alla legge la possibilità di indirizzare e coordinare l'attività economica, pubblica e privata, a fini non solo sociali, ma anche ambientali.
Il terzo e ultimo articolo del Ddl introduce una
clausola di salvaguardia per l’applicazione del principio di tutela degli animali, prevedendo che, nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, si applicherà
“nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti”.