
È all'esame della Camera dei Deputati il Disegno di Legge 1054, o DDL Montagna, che prevede disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane.
È stato già approvato in prima lettura al Senato il 31 ottobre 2024, con 77 voti favorevoli, 5 contrari e 45 astensioni.
Al ddl Montagna, è abbinato anche l'esame delle proposte di legge 699 - “disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione delle zone urbane nonché delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici ambientali” - e 1059 - “disposizione per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane”.
Che cosa prevede il DDL Montagna
L'obiettivo del DDL è valorizzare il ruolo economico, sociale, ambientale e culturale delle comunità montane. In particolare, le norme generali di cui al Capo I mirano a promuovere la crescita economica e sociale delle aree montane, in collaborazione tra Stato, Regioni e comunità locali, rispettando i limiti di bilancio e le risorse del Fondo dedicato. All'articolo 2 viene affidato al Governo il compito di riordinare la normativa vigente in materia di agevolazioni, inclusi incentivi di natura fiscale, per i Comuni montani.
Il Capo II (artt 3-5) introduce la Strategia per la montagna italiana (SMI), con obiettivi di sviluppo economico e sociale, mentre il Capo III (artt. 6-10) affronta i servizi pubblici, con incentivi per il personale sanitario che lavora in montagna, misure specifiche per la scuola, interventi per i tribunali e per l'infrastrutturazione tecnologica e digitale.
Il capo IV (artt. 11-18) tratta la tutela ambientale attraverso la valorizzazione agroforestale, con maggiore supporto alla manutenzione del territorio montano e incentivi per i piccoli imprenditori agricoli.
Il Capo V (artt. 19-25) concerne lo sviluppo economico e incentivi per contrastare lo spopolamento e la denatalità.
Le disposizioni finali del Capo VI (artt. 26-29) garantiscono l'applicabilità del testo anche nelle Regioni a statuto speciale e definiscono le risorse finanziarie del provvedimento. L'art. 27, introdotto in Commissione, consente a Regioni e Comuni di applicare ulteriori esenzioni fiscali per sostenere le aree montane e incentivare nuove iniziative economiche.