Abbattimento di quattro lupi, il Tar conferma la sospensiva

La Provincia di Bolzano stoppata dai giudici amministrativi. "Specie protetta, e nessun pericolo per gli alpeggi: la stagione è finita"
Lupo Bosco
Un lupo tra gli alberi del bosco © Davide Berton

Il Tar di Bolzano salva i lupi dall'abbattimento. Per lo meno fino al 7 febbraio, data prevista per la discussione dell'udienza di merito. Sono di ieri (10 ottobre 2023) l'udienza collegiale e le due ordinanze con le quali il tribunale amministrativo ha accolto il ricorso degli animalisti di Lega nazionale per la difesa del cane (Lndc animal protection), Lega anti vivisezione (Lav) e Associazione per il world wide fund for nature (Wwf) contro il regolamento provinciale “per la determinazione delle zone pascolive protette e le misure per il prelievo dei lupi” e contro le due ordinanze di abbattimento di due esemplari nell'area del comune di Selva dei Molini (firmata il 9 settembre) e di altri due in quella di Castelbello-Ciardes (firmata il 15 settembre).

Il Tar conferma quindi la sospensiva che aveva già concesso a settembre, dopo l'immediata impugnazione, da parte delle sigle animaliste, delle due ordinanze di abbattimento firmate dal presidente della Provincia, Arno Kompatscher, a distanza di una manciata di giorni l'una dall'altra. Ordinanze che prevedevano l'abbattimento di quattro lupi in un raggio di 10 chilometri da alcune malghe del comune di Selva dei Molini e di Castelbello-Ciardes, luoghi “di predazioni accertate”. I contorni dello spazio di manovra sono quelli che si era data la Provincia stessa a giugno, con l'approvazione della legge provinciale “sulle aree di pascolo protette e sulle misure di prelievo dei lupi” e, ad agosto, con il relativo regolamento di esecuzione, che autorizzavano gli abbattimenti nelle 1.458 aree classificate come “zone pascolive protette”.

Per i giudici, il motivo fatto valere dalle associazioni animaliste circa la “carenza motivazionale” dei provvedimenti impugnati, “non pare essere privo di consistenza giuridica”. A pesare, nella decisione di oggi, è stato il fatto che "gli animali di cui è stato disposto l'abbattimento costituiscono incontestatamente esemplari di specie protetta (canis lupus) dalla Direttiva Habitat" e che “il pericolo di ulteriori predazioni deve ritenersi attualmente significativamente ridotto”, dal momento che "il periodo dell'alpeggio è pressoché terminato e che - come riferito dalla difesa della Provincia - negli anni passati gli eventi di predazione si sono concentrati maggiormente nei mesi di agosto, settembre e ottobre". Non da ultimo, i giudici ricordano il recente pronunciamento del Consiglio di Stato su una vicenda analoga, in base al quale, a prevalere, dev'essere una sorta di principio di cautela: dall’abbattimento, infatti, deriverebbero “effetti immediati che rivestono il carattere dell’irreversibilità tale per cui, nelle more della celebrazione della camera di consiglio per la trattazione collegiale, il bene della vita potrebbe essere irrimediabilmente compromesso”.